COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°28 del 19/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 81 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PROGETTO CALCIO SASSUOLO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 13 dell’8.12.2011 gara CONSOLATA 67 – PROGETTO CALCIO SASSUOLO del 27.11.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°28 del 19/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
81 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PROGETTO CALCIO SASSUOLO
Avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 13 dell’8.12.2011
gara CONSOLATA 67 – PROGETTO CALCIO SASSUOLO del 27.11.2011
L’A.S.D. PROGETTO CALCIO SASSUOLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo
che la irregolarità che lo ha determinato “è stata frutto di una mera disattenzione di un dirigente e non ha influito sul
regolare svolgimento della gara”. “L’art. 17, comma 6, del C.G.S. esclude la punizione sportiva della perdita della gara per
le società che facciano partecipare alla gara un calciatore di età inferiore a quella minima per prendervi parte, con la sola
eccezione per i calciatori che partecipano ad attività agonistica di lega, non avendo compiuto il sedicesimo anno di età,
ovvero il quindicesimo con la speciale deroga da concedersi dal comitato o lega competenti. Nel caso di specie,
trattandosi di gara del settore giovanile e scolastico, la norma trova piena applicazione e, quindi, si chiede di cancellare la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara” e invia a sostegno una decisione della C.D. del Comitato
Regionale Lazio.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che il Regolamento del Torneo Interprovinciale Allievi Fascia stagione 2011/2012,
pubblicato sul C.U. . C.R.E.R n. 50 del 15.6.2011, all’art. 5 dispone che possono prendervi parte “i calciatori che abbiano
compiuto anagraficamente il 14° anno di età”;
- considerato che l’art. 17, comma 5, del vigente C.G.S. stabilisce che “la punizione sportiva della
perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che : a) fa partecipare alla gara
calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”;
- atteso che l’art. 17, comma 6, del vigente C.G.S. non contempla quanto indicato dalla ricorrente;
- accertato che il calc. LOMBARDI STEFANO, nato il 15.12.1997, ha preso parte alla gara
CONSOLATA – PROGETTO CALCIO SASSUOLO del 27.11.2011, senza averne diritto;
- visto l’art. 17, comma 5, del vigente C.G.S.,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta in primo grado della sanzione sportiva
a carico dell’A.S.D. PROGETTO CALCIO SASSUOLO della perdita per 3 - 0 della gara CONSOLATA 67
PROGETTO CALCIO SASSUOLO del 27.11.2011.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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