COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DE BELLIS THOMAS ( MC BELLA FARNIA ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER OTTO GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 15/12/11. ( Gara: MC Bella Farnia – Monte San Biagio dell’ 11/12/11 – Campionato I Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DE BELLIS THOMAS ( MC BELLA FARNIA ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER OTTO GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 15/12/11. ( Gara: MC Bella Farnia – Monte San Biagio dell' 11/12/11 - Campionato I Categoria ) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; - ascoltato, come da richiesta, l'interessato; Considerato che le argomentazioni addotte dal reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento posto in essere, al termine dell'incontro, dal calciatore De Bellis nei confronti dell'Arbitro va ricondotto ad un atteggiamento di veemente protesta, manifestata con un gesto sprezzante ( lancio di schizzi d'acqua ) e con espressioni offensive e minacciose, ma senza alcun intento di violenza; che pertanto, pur ribadendo l'intollerabilità di tale comportamento, la sanzione potrà essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore DE BELLIS THOMAS da otto a sei gare effettive. La tassa di reclamo va restituita.
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