COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2012 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 C5 DEL 14/12/11 ( Gara: Erreesse – A D A del 10/12/11 – Campionato C5 “D” Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2012 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 C5 DEL 14/12/11 ( Gara: Erreesse – A D A del 10/12/11 – Campionato C5 “D” Roma) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; - ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: A motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che i gesti compiuti dal calciatore Rossi nei confronti dell'Arbitro erano diretti esclusivamente a richiamare l'attenzione di quest'ultimo per un violento fallo subìto; gesti così esternati, in quanto il giocatore, per un handicap fisico, non era in grado di far sentire la propria voce al Direttore di gara. Dalla dinamica dei fatti, quali descritti nel referto arbitrale, si evince che il comportamento del giocatore può effettivamente interpretarsi come diretto a richiamare l'attenzione dell'Arbitro, e pertanto, tenuto conto dell'handicap fisico dell'interessato, deve escludersi ogni intento di violenza, per quanto concerne la natura dei suoi gesti ( afferrare il colletto della divisa dell'Arbitro mentre questi correva, e successivo leggero colpo delle dita sulla nuca dello stesso ). Per tali motivi, pur censurando tale comportamento invasivo, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, onde rapportare la stessa alle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore ROSSI IVAN dal 31 marzo 2012 al 29 febbraio 2012 La tassa di reclamo va restituita.
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