COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 27.12.2011 (GARA: COLLEFERRO – VIS ARTENA del 23.12.2011 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 129/LND del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 27.12.2011 (GARA: COLLEFERRO – VIS ARTENA del 23.12.2011 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società VIS ARTENA, nel reclamo avanzato, censura in estrema sintesi, il comportamento del direttore di gara, definendolo in sostanza “prevenuto” nei confronti della Società stessa, avendo potuto rilevare da parte dello stesso, sia nella partita in argomento, sia in altre precedenti disputate, analoghi atteggiamenti discriminatori a livello di provvedimenti disciplinari nei confronti sia di calciatori sia di dirigenti e tecnici della Società medesima. Nello specifico, contesta la VIS ARTENA, a proposito dell’oggetto citato nella motivazione del Giudice Sportivo, nel quale si evidenzia che il comportamento minaccioso ed offensivo dei sostenitori della predetta, riconoscibili in quanto occupanti un settore loro riservato, affermando che, dai filmati effettuati nel corso della gara, si può agevolmente notare che quel settore era frequentato anche da sostenitori della A.S.D. COLLEFERRO (elemento precisamente rilevabile dalla presenza di bandiere e vessilli appartenenti a quest’ultima Società). Per quanto sopra, richiede in via principale la revoca della sanzione e in subordine la riduzione della stessa a più mite entità. Alla luce di quanto evidenziato dalla Società reclamante, questa Commissione ritiene che le argomentazioni non possono essere considerate tali da poter inficiare i contenuti del rapporto arbitrale in quanto esclusivamente ascrivibili alla sfera discrezionale del Direttore di gara. Analogamente si deve procedere circa l’altro aspetto contestato riguardante l’esatta identificazione dei sostenitori della VIS ARTENA in campo avverso, in quanto la descrizione che si evince dal racconto arbitrale che, come noto, è fonte di prova primaria, appare inequivocabile. Tutto ciò premesso, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo della A.S.D. VIS ARTENA e per l’effetto conferma la sanzione dell’ammenda di € 600 a carico della reclamante. La tassa reclamo va incamerata.
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