COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.C. MOSAICO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 APPLICATA AL CALCIATORE ANGELELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA MOSAICO/SEVEN DEL 10.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 44 del 14.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.C. MOSAICO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 APPLICATA AL CALCIATORE ANGELELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA MOSAICO/SEVEN DEL 10.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 44 del 14.12.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore ANGELELLI ALESSANDRO, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2013 per la condotta offensiva e violenta dallo stesso tenuta, nell’intervallo della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.C. Mosaico A.S.D., negando ogni addebito a carico del proprio tesserato, per essere stato lo stesso trattenuto dai suoi dirigenti e compagni di squadra, e chiedendo, pertanto, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità della condotta posta in essere dal calciatore. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i giocatori e dirigenti della propria squadra e le Forze dell’Ordine presenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che l’Angelelli, dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria, gli andò incontro insultandolo. Espulso per questo, alla notifica del provvedimento, dapprima gli diede una spinta con le mani al petto, facendolo indietreggiare di uno o due passi e senza procurargli dolore, poi gli diede un paio di colpi, non forti, attingendolo alle mani che lo stesso teneva a protezione del viso, senza procurargli dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Angelelli, pur ridimensionata nella sua obiettiva gravità, debba essere stigmatizzata, in modo inequivoco; • ritenuto tuttavia che il comportamento posto in essere dal ridetto calciatore, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.C. Mosaico A.S.D. e, per l’effetto, riduce al 31 dicembre 2012 la squalifica del calciatore Angelelli Alessandro. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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