COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – AMMENDA DI € 80,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CAMELA IVAN; – SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE CIASCUNO APPLICATA AI CALCIATORI ERCOLI GIOVANNI E MERLINI COSTANTINO; – SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE VIRGILI MASSIMO; – INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2012 CIASCUNO INFLITTA AI DIRIGENTI MORELLI PAOLO E ROSSI FILIPPO; SEGUITO GARA A.S.D. MARTIN/POLISPORTIVA CAMPOFILONE DEL 25.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - AMMENDA DI € 80,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; - SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CAMELA IVAN; - SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE CIASCUNO APPLICATA AI CALCIATORI ERCOLI GIOVANNI E MERLINI COSTANTINO; - SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL CALCIATORE VIRGILI MASSIMO; - INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2012 CIASCUNO INFLITTA AI DIRIGENTI MORELLI PAOLO E ROSSI FILIPPO; SEGUITO GARA A.S.D. MARTIN/POLISPORTIVA CAMPOFILONE DEL 25.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011) Con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 79/2011, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche applicava le sanzioni specificamente indicate epigrafe. Avverso dette sanzioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Campofilone, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento dell’ammenda applicata alla società; l’annullamento dei provvedimenti emessi nei confronti del dirigente Morelli Paolo e del calciatore Ercoli Giovanni ed una congrua riduzione delle sanzioni applicate agli altri tesserati. A dire della reclamante: - Morelli, a fine gara, era già negli spogliatoi e, quindi, neanche assistette ai fatti riguardanti l’arbitro; - Ercoli non era presente poiché era rimasto sul terreno di gioco per salutare la squadra avversaria; - Camela, sordomuto dalla nascita, non poteva minacciare ed ingiuriare il direttore di gara; - Merlini, contrariato per l’esito dell’incontro, chiese spiegazioni all’arbitro urlando, ma senza insultarlo e minacciarlo; - Rossi, contestando la direzione arbitrale, usò toni aspri, ma senza minaccia alcuna; - Virgili contestò l’arbitro in modo animato, ma senza aggressione fisica, senza pugno alcuno: al momento in cui l’ufficiale di gara era girato di spalle, il ridetto calciatore, cercando di richiamarne l’attenzione, lo picchiettò con un dito alla testa, ma senza con ciò volerne offendere l’integrità psicofisica. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha raccontato di essere stato, a fine gara, accerchiato dalla generalità dei tesserati del Campofilone, che lo costrinsero, pressandolo, ad indietreggiare fino alla porta dello spogliatoio, senza tuttavia mai toccarlo. In particolare: - il Camela, già espulso, gli si avvicinò gesticolando, minacciandolo ed insultandolo; - l’Ercoli ed il Merlini gli urlarono contro, insultandolo e minacciandolo; - il Morelli ed il Rossi erano fra coloro che lo accerchiarono; - il Virgili protestò nei suoi confronti insultandolo e dandogli anche tre colpi con le nocche alla testa da dietro, procurandogli istantaneo forte dolore; venne quindi trattenuto da un suo compagno di squadra poiché cercava di nuovo di avvicinarsi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di distinti gravami, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di una tassa per ogni reclamo; • rilevata l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione pecuniaria di € 80,00 applicata alla società in quanto inferiore al minimo e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che le dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria hanno ridimensionato, nella loro obiettiva gravità, le condotte ascritte ai tesserati Camela Ivan, Ercoli Giovanni, Merlini Costantino, Morelli Paolo e Rossi Filippo, riconducendo le stesse nell’ambito di smodate proteste, prive di ulteriori e diversi contenuti, soprattutto violenti; • ritenuto il calciatore Virgili colpevole delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, da qualificarsi gravi e deplorevoli, ma la cui sanzione deve essere ridotta sotto il profilo della proporzione. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla Polisportiva Campofilone in distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame inerente la sanzione dell’ammenda applicata alla società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. d) del Cgs e dispone incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame in merito alle sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Camela Ivan, Ercoli Giovanni e Merlini Costantino, per l’effetto, riducendole tutte a quattro giornate di gara a ciascuno dei ridetti tesserati, disponendo altresì la restituzione delle relative tasse; - accoglie il gravame in merito alle sanzioni delle inibizioni inflitte ai tesserati Morelli Paolo e Rossi Filippo, per l’effetto, riducendole entrambe al 30 marzo 2012, disponendo altresì la restituzione delle relative tasse; - accoglie il gravame in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Virgili Massimo e, per l’effetto, la riduce al 28 febbraio 2014, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it