COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERSANTI MICHELE SEGUITO GARA LE TORRI/SAMPAOLESE CALCIO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE PIERSANTI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA LE TORRI/SAMPAOLESE CALCIO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERSANTI MICHELE SEGUITO GARA LE TORRI/SAMPAOLESE CALCIO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” RECLAMO IN PROPRIO DEL CALCIATORE PIERSANTI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA LE TORRI/SAMPAOLESE CALCIO DEL 17.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 93 del 3.1.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore PIERSANTI MICHELE, asseritamente tesserato per la S.S. Sampaolese Calcio, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Con distinti reclami, sia la S.S. Sampaolese Calcio che il calciatore in proprio, proponevano rituale impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo sopra detta, chiedendone, anche avanti questa Commissione, la riforma. I reclamanti, a sostegno delle proprie tesi, deducevano l’involontarietà del contatto, peraltro assai lieve, del Piersanti con l’arbitro, ammettendone le proteste verbali, ma senza atti minacciosi o violenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Piersanti per avere questi protestato nei suoi confronti, offendendolo e dandogli delle leggere spinte con la mano sulla spalla, minacciandolo poi a fine gara. LA COMMISSIONE • letti e riuniti i gravami, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione, ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati i reclamanti e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che il comportamento del Piersanti sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata e reiterata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Piersanti, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Sampaolese Calcio e dal calciatore Piersanti Michele in proprio, accoglie i gravami e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Pirsanti Michele a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi a ciascuno dei reclamanti le relative tasse.
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