COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MORFEUS TAVOLETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHIETI/MORFEUS TAVOLETO DELL’11.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 20.12.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. MORFEUS TAVOLETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHIETI/MORFEUS TAVOLETO DELL’11.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 20.12.2011)
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione,
P.Q.M.
visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva,
dichiara
inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Morfeus Tavoleto per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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