COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL CASEBRUCIATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA AL CALCIATORE PANIGONI ANDREA SEGUITO GARA CANDIA/REAL CASEBRUCIATE DEL 9.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 44 del 14.12.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 19/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. REAL CASEBRUCIATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2012 APPLICATA AL CALCIATORE PANIGONI ANDREA SEGUITO GARA CANDIA/REAL CASEBRUCIATE DEL 9.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D”GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 44 del 14.12.2011)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PANIGONI ANDREA, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2012, per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Casebruciate, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato, nell’intento di chiedergli spiegazioni, a toccargli il braccio per attirarne l’attenzione, proferendo anche espressioni non consone, ma solo per sfogo personale, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Panigoni.
Alla richiesta audizione, la reclamante deduceva altresì l’errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, nell’indicare il Panigoni come l’autore della condotta sanzionata dal Giudice Sportivo affermando la sua estraneità ai fatti, indicando come autore degli stessi altro tesserato.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riconosciuto, nelle foto di alcuni calciatori presenti alla gara mostrategli in forma anonima, come autore dei fatti il Panigoni, precisando che lo stesso lo insultò, lo minacciò e gli afferrò il polso destro, dandogli degli strattoni e procurandogli così un fastidioso dolore perduratogli fino al giorno dopo. Venne, infine, allontanato da alcuni suoi compagni di squadra.
LA COMMISSIONE
- letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- ascoltati l’arbitro e la reclamante;
- udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
- ritenute infondate le tesi difensive della società in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio e nella espletata ricognizione fotografica;
- ritenuto il calciatore Panigoni Andrea colpevole delle violazioni contestategli, non sussistendo dubbi sul suo riconoscimento da parte dell’arbitro, né sui comportamenti ascrittigli;
- ritenuta la correttezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione applicata.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Real Casebruciate ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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