COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. MARONEA CALCIO – AMMENDA E DIFFIDA (GARA MARONEA CALCIO – ROCCARAVINDOLA DEL 4.12.2011 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. MARONEA CALCIO – AMMENDA E DIFFIDA
(GARA MARONEA CALCIO – ROCCARAVINDOLA DEL 4.12.2011 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 13^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, sentita la società che ha richiesto espressamente l'audizione e visti gli atti ufficiali di
gara, osserva quanto segue.
La ricorrente, pur non contestando i fatti verificatisi durante la partita giocata il 4 dicembre 2011,
che hanno interessato l'assistente arbitrale, ha sostenuto che gli stessi non sono stati di tale
gravità da far intervenire la forza pubblica presente al campo. Inoltre, in merito alle persone non in
distinta presenti nel recinto di gioco, fatto questo riportato sia dall'arbitro che dall'assistente
arbitrale, ha sostenuto che si trattava del custode e del sindaco del paese, che si era qualificato
con l'arbitro, nonché dei carabinieri di servizio. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della diffida
ed in subordine la riduzione della ammenda. Ribadito che il referto arbitrale ed il rapporto
dell'assistente arbitrale sono documenti privilegiati di prova in riferimento al comportamento dei
tesserati e dei sostenitori della squadra, occorre fare l'analisi di quanto si è verificato e valutare se
la sanzione inflitta in primo grado sia congrua o meno.
In merito al comportamento dei sostenitori va preso atto che esso, se pur riprovevole e da
condannare, non ha prodotto particolari effetti e, da come si legge dal rapporto dell'assistente
arbitrale, è terminato appena vi è stato l'intervento della forza pubblica. Non si rileva nemmeno che
i sostenitori hanno messo in atto altri atti antiregolamentari a fine gara. Per quanto riguarda la
presenza nel recinto di gioco al termine della gara di persone non indicate in distinta, va rilevato
che la presenza è rimasta fine a se stessa, in quanto non ci sono stati episodi che hanno visto
partecipi tali soggetti.
Quanto sopra, anche in assenza di recidiva specifica, porta questa Commissione Disciplinare ad
annullare la diffida, così sanzionando la società ricorrente con la sola sanzione della ammenda,
che va confermata nell'importo fissato dal G.S.
P.Q.M.
delibera, in accoglimento del ricorso, di annullare la diffida inflitta dal G.S. con conferma della sola
ammenda di euro 250,00.
Nulla per la tassa non ricorso versata.
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