COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. A.S.D. FRENTANIA – AMMENDA E DIFFIDA (GARA FRENTANIA – SPORTING TERMOLI DEL 18.12.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 13^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 62 del 19 Gennaio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. A.S.D. FRENTANIA - AMMENDA E DIFFIDA (GARA FRENTANIA - SPORTING TERMOLI DEL 18.12.2011 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 13^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, sentita la società che ha chiesto espressamente l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente contesta la sanzione inflitta dal G.S. e pubblicata sul C.U. n. 53 del 22 dicembre 2011 con richiesta di annullamento della stessa ed in subordine la sua riduzione rapportandola alla effettiva gravità dei fatti verificatisi. In sede di audizione sono stati ripetuti i motivi indicati in ricorso con ulteriori precisazioni sulle persone presenti al termine della gara. Il G.S. riporta nella sua decisione che a fine gara una decina di persone non identificate sono entrate indebitamente negli spogliatoi, nonostante il parere contrario espresso dal commissario di campo (rapp. c.c.). Preliminarmente vanno rilevate due cose, la prima che l'arbitro nel suo referto nulla riferisce in merito, la seconda che nel rapporto del commissario di campo non si parla di "parere contrario" espresso dallo stesso commissario, ma di un suo invito a non entrare, infatti risulta annotato "pur essendo da me invitate". Questa Commissione Disciplinare è chiamata a valutare l'episodio alla luce di quanto sopra, dell'organo che ha rilevato i fatti, degli effetti che essi hanno prodotto e se le persone che si sostengono presenti nello spogliatoio avessero conoscenza dell'organo che le invitata a non entrare. Il rapporto del commissario di campo è ritenuto dal codice di giustizia sportiva, vedi art. 35, documento di prova esclusivamente per i fatti di condotta violenta commessi da tesserati, vedi punto 1.4 del richiamato articolo, e per il comportamento dei sostenitori, vedi punto 2.1 del medesimo articolo, riferiti a condotta non regolamentare da questi tenuta. Nessuno di questi casi ricorre nell'occasione, infatti, nel caso in esame non risulta che il comportamento delle persone entrate nello spogliatoio ha avuto qualche effetto sul direttore di gara o sulla squadra avversaria e né sullo stesso commissario di campo; ciò porta a ritenere veritiero quanto sostenuto dalla società ricorrente che viene a confermarsi anche dalla totale assenza di annotazioni in tal senso sul referto dell'arbitro. La annotazione riportata dal commissario di campo, peraltro diversa da quella posta a base della decisione del G.S., senza conferma da parte dell'arbitro non può essere tenuta a base di una sanzione alla società. Infine nel rapporto stesso il commissario di campo non riferisce se si è qualificato prima di dare l'invito a non entrare, con l'effetto che in mancanza le persone non potevano sapere da chi partiva l'invito. Il ricorso, per i motivi avanti indicati, va accettato e conseguentemente annullata la sanzione della ammenda con diffida. P.Q.M. delibera, in accoglimento del ricorso, di annullare la sanzione della ammenda con diffida inflitta dal G.S. alla società ricorrente A.S.D. Frentania. Nulla per la tassa non versata.
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