COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VOLPIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 35 del 7.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara PIANEZZA – VOLPIANO disputata in data 4.12.2011, Campionato di Promozione Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società VOLPIANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n.
35 del 7.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara
PIANEZZA – VOLPIANO disputata in data 4.12.2011, Campionato di Promozione Girone B
Con ricorso inviato in data 10.12.2011 la Società VOLPIANO si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.11.2012 il giocatore CIANNILLO Michele
e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente ammette le intemperanze verbali del proprio giocatore, sia quelle rilevate sul
campo in seguito all’espulsione, sia quelle poste in essere successivamente dalla tribuna. Viceversa
si nega sia che il CIANNILLO abbia spintonato l’arbitro sia che il medesimo abbia, dagli spalti,
molestato l’assistente del direttore di gara con sputi e colpi da tergo.
Sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il Segretario della società, con delega del
Presidente, ribadiva il contenuto del ricorso e rinnovava le scuse della società per l’accaduto.
Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo chiaro i precisi
rapporti del direttore di gara e di entrambi gli assistenti che, complessivamente considerati,
descrivono in modo impeccabile la successione degli eventi Oltre agli insulti ammessi dalla stessa
ricorrente, risultano accertati uno spintonamento nei confronti dell’arbitro al momento
dell’espulsione, svariate minacce ed una deprecabile condotta sugli spalti caratterizzata da sputi e
colpi da tergo nei confronti del guardalinee.
La sanzione inflitta dal primo Giudice sarebbe perfettamente congrua alla viltà ed alla volgarità della
condotta posta in essere dal CIANNILLO, tuttavia le scuse prontamente presentate dalla società ed
il pronto intervento volto a mettere in condizione di non nuocere il proprio giocatore possono
consentire una, seppur lieve, riduzione della sanzione
Alla luce di quanto esposto, pare equo rideterminare la durata della squalifica a carico del
CIANNILLO fino al 30.9.2012.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo,
RIDUCE
la squalifica a carico del giocatore CIANNILLO Michele determinandone la durata fino al 30.9.2012.
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