COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società SPORTING ISSOGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 della Delegazione Provinciale di Aosta del 22.12.2011 in riferimento alla gara SPORTING ISSOGNE – VAL d’AYAS del 18.12.2011 valida per il Campionato di Seconda Categoria– Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Ricorso della Società SPORTING ISSOGNE avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 della Delegazione Provinciale di Aosta del
22.12.2011 in riferimento alla gara SPORTING ISSOGNE – VAL d’AYAS del 18.12.2011 valida
per il Campionato di Seconda Categoria– Girone F
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della
società VAL d’AYAS in merito alla irregolarità della gara non disputata per responsabilità
riconducibili alla reclamante.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ pur vero che il G.S. ha adottato le decisione impugnata (perdita della gara e ammenda di euro
50,00 alla società SPORTING ISSOGNE) sulla scorta del rapporto del direttore di gara, ma non ha
tenuto nel dovuto conto, a parere di questa commissione, della vera causa per la quale non si è
disputata la gara in questione, dando rilevanza a condotte ininfluenti.
Il rapporto dell’arbitro esordisce nel seguente modo: “gara non disputata per impraticabilità del
terreno di gioco, in quanto lo stesso era ghiacciato”. La successiva precisazione che, inoltre, gran
parte di una delle due aree di rigore era innevata e che la ricorrente nulla ha fatto per evidenziare
le linee di gioco che la delimitavano (circostanze poste a fondamento del provvedimento del G.S.)
non rileva ai fini della disputabilità o meno della gara in quanto il terreno di gioco sarebbe in ogni
caso rimasto impraticabile in quanto ghiacciato come sottolineato dallo stesso direttore di gara nel
suo rapporto.
La Commissione ritiene, pertanto, che non possa ascriversi alcuna responsabilità alla reclamante
per la mancata disputa della gara dipesa da fattori atmosferici ovvero da cause indipendenti dalla
volontà della società ospitante
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare annulla integralmente la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.26
del 22.12.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta e dispone la ripetizione della gara
SPORTING ISSOGNE – VAL d’AYAS.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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