COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. CORRADO GEX avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 26 del 22.12.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta in ordine alla gara VALLORCO – CORRADO GEX disputata il 18.12.2011 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. CORRADO GEX avverso la decisione del Giudice
sportivo inclusa nel C.U. n. 26 del 22.12.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta in ordine
alla gara VALLORCO - CORRADO GEX disputata il 18.12.2011 nell’ambito del Campionato di
Seconda Categoria Girone F
Con il reclamo inviato in data 31.12.2011, la Società A.S.D. CORRADO GEX si duole del
provvedimento con cui il Giudice sportivo ha inflitto al proprio tesserato VIGON Gianluca la
sanzione della squalifica per 3 giornate perché “espulso per doppia ammonizione, ingiuriava il
direttore di gara, sia al momento dell’uscita dal terreno di gioco, sia successivamente nelle
adiacenze”.
Rilevato preliminarmente che:
Il ricorso è stato inviato successivamente allo scadere del termine di 7 giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è contenuta la decisione del Giudice sportivo
che si intende impugnare, in violazione del disposto di cui all’art. 36 comma 2 CGS;
osservato che il mancato rispetto di tale requisito preclude la trattazione del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata
dalla A.S.D. CORRADO GEX.
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