COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. CORRADO GEX avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 26 del 22.12.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta in ordine alla gara VALLORCO – CORRADO GEX disputata il 18.12.2011 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla Società A.S.D. CORRADO GEX avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 26 del 22.12.2011 della Delegazione Provinciale di Aosta in ordine alla gara VALLORCO - CORRADO GEX disputata il 18.12.2011 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Girone F Con il reclamo inviato in data 31.12.2011, la Società A.S.D. CORRADO GEX si duole del provvedimento con cui il Giudice sportivo ha inflitto al proprio tesserato VIGON Gianluca la sanzione della squalifica per 3 giornate perché “espulso per doppia ammonizione, ingiuriava il direttore di gara, sia al momento dell’uscita dal terreno di gioco, sia successivamente nelle adiacenze”. Rilevato preliminarmente che: Il ricorso è stato inviato successivamente allo scadere del termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è contenuta la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare, in violazione del disposto di cui all’art. 36 comma 2 CGS; osservato che il mancato rispetto di tale requisito preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla A.S.D. CORRADO GEX.
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