COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare h) Ricorso della Società CHISOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 1.12.2011 in riferimento alla gara VILLARVERNIA VALBORBERA – CHISOLA CALCIO del 26.11.2011 valida per il Campionato Allievi – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare h) Ricorso della Società CHISOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 1.12.2011 in riferimento alla gara VILLARVERNIA VALBORBERA – CHISOLA CALCIO del 26.11.2011 valida per il Campionato Allievi – Girone F Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Faletto Enrico (squalifica per 3 gare) e lo scambio di persona relativamente alla sanzione inflitta al proprio dirigente CONTE Roberto (squalifica sino al 30.11.2012). Con riferimento alla squalifica del giocatore Faletto, il materiale istruttorio in atti non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. e, quindi, la sanzione inflitta merita di essere confermata. Diversamente, va annullata la sanzione comminata al dirigente CONTE Roberto. Già in sede di ricorso la ricorrente allegava una dichiarazione di altro dirigente, CORVINO Roberto, che affermava di essere il responsabile di quanto contestato, invece, al collega CONTE (poi squalificato dal G.S.), scusandosi per quanto avvenuto. All’udienza del 13.1.2012 venivano sentiti la società reclamante, il dirigente squalificato e quello effettivamente responsabile che confermava la propria responsabilità, precisando di non avere colpito al volto il direttore di gara, ma di averlo preso per il collo in quanto aveva “perso la testa” (letteralmente) nel corso di una discussione con l’arbitro stesso; manifestava nuovamente il proprio rincrescimento, precisando che con l’arbitro vi era poi stato un momento chiarificatore dopo i fatti. La sanzione inflitta al CONTE Roberto va pertanto annullata e deve disporsi la restituzione degli atti al G.S. per le sue deliberazioni nei confronti del dirigente CORVINO Roberto. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 34 del 1.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, annulla la squalifica inflitta al dirigente CONTE Roberto e trasmette gli atti al G.S. affinché deliberi sulla posizione del dirigente CORVINO Roberto.Conferma nel resto. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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