COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare i) Ricorso della società U.S. AIRASCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 15.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VALVERMENAGNA – AIRASCHESE disputata in data 11.12.2011, Campionato Allievi Regionale Fascia B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
i) Ricorso della società U.S. AIRASCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 37 del 15.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla
gara VALVERMENAGNA – AIRASCHESE disputata in data 11.12.2011, Campionato Allievi
Regionale Fascia B
Con ricorso inviato in data 21.12.2011, la Società AIRASCHESE si duole del provvedimento con cui
il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2012 il giocatore BIANCIOTTO Fabio
e ne chiede la revoca o riduzione.
La società ricorrente sostiene che l’attenzione dell’arbitro sarebbe stata richiamata dai giocatori del
VALVERMENAGNA in un momento successivo all’espulsione del BIANCIOTTO. I calciatori
avversari avrebbero fatto notare al direttore di gara che sulla parte posteriore dell’indumento vi
erano tracce di saliva ma il medesimo non si era neppure avveduto di essere stato attinto da tergo
né avrebbe potuto individuare il responsabile.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il
preciso rapporto del direttore di gara che riferisce come, una volta espulso per somma di
ammonizioni, il BIANCIOTTO, contestualmente all’estrazione del cartellino rosso da parte del
direttore di gara, lo attingeva con uno sputo colpendolo alla maglietta.
Come ha precisato il Giudice Sportivo, la sanzione è stata contenuta in riferimento alla gravità del
fatto proprio in ragione della giovane età del giocatore.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società AIRASCHESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa
tassa che non risulta versata.
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