COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare i) Ricorso della società U.S. AIRASCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 15.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VALVERMENAGNA – AIRASCHESE disputata in data 11.12.2011, Campionato Allievi Regionale Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare i) Ricorso della società U.S. AIRASCHESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 15.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VALVERMENAGNA – AIRASCHESE disputata in data 11.12.2011, Campionato Allievi Regionale Fascia B Con ricorso inviato in data 21.12.2011, la Società AIRASCHESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2012 il giocatore BIANCIOTTO Fabio e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente sostiene che l’attenzione dell’arbitro sarebbe stata richiamata dai giocatori del VALVERMENAGNA in un momento successivo all’espulsione del BIANCIOTTO. I calciatori avversari avrebbero fatto notare al direttore di gara che sulla parte posteriore dell’indumento vi erano tracce di saliva ma il medesimo non si era neppure avveduto di essere stato attinto da tergo né avrebbe potuto individuare il responsabile. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara che riferisce come, una volta espulso per somma di ammonizioni, il BIANCIOTTO, contestualmente all’estrazione del cartellino rosso da parte del direttore di gara, lo attingeva con uno sputo colpendolo alla maglietta. Come ha precisato il Giudice Sportivo, la sanzione è stata contenuta in riferimento alla gravità del fatto proprio in ragione della giovane età del giocatore. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società AIRASCHESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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