COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: SPORT CLUB JUVENTINA – GIUVENTU CAMPI del l’11 Dicembre 2011 (Reclamo dell’A.P.D. Gioventù Campi del 19.12.2011 in opposizione alla sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore SCOZZI Andrea, con decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Lecce n. 25 del 15.12.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: SPORT CLUB JUVENTINA - GIUVENTU CAMPI del l’11 Dicembre 2011 (Reclamo dell’A.P.D. Gioventù Campi del 19.12.2011 in opposizione alla sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore SCOZZI Andrea, con decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Lecce n. 25 del 15.12.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito per la Società il Sig. Giuseppe Loperfido il giorno 09.01.2012; sentito in pari data il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato - che nel corso dell’istruttoria espletata l’arbitro ha dichiarato di avere visto il sig. Scozzi Andrea colpire “con un forte schiaffo a mano aperta il giocatore avversario e non si trattava affatto di un buffetto tirato per scherzo, in quanto provocava un rossore sulla guancia. Inoltre il gesto creava un parapiglia, tant’è che ho dovuto ammonire il numero 10 della Juventina Del Vescovo Luca che tentava di raggiungere lo Scozzi spintonando un giocatore del Campi che si frapponeva tra i due”; - che la condotta tenuta dal calciatore in parola è da qualificarsi e che in tale fattispecie la sanzione minima non diversamente riducibile, salve le attenuanti non emerse nel corso del giudizio, è di tre giornate, come statuito dall’art. 19, co. 4, lett. b, del C.G.S.; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA Rigettarsi il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto dell’A.P.D. Gioventù Campi.
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