COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: DI CAGNO ABBRESCIA – MINAFRA del 27 Novembre 2011 (Reclamo del G.S. Gennaro Minafra del 07.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Bari pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 33 del 01.12.2011).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: DI CAGNO ABBRESCIA – MINAFRA del 27 Novembre 2011 (Reclamo del G.S. Gennaro Minafra del 07.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Bari pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 33 del 01.12.2011). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Sig. Lorenzo Campanella per il G.S. Minafra nell’audizione del 09.01.2012; considerato e ritenuto - che le frasi profferite all’indirizzo dell’Arbitro dal sig. Giuseppe Capriati, dirigente accompagnatore della reclamante, mentre sono riconducibili ad una forma plateale e volgare dissenso, non è parimenti certo che rivelino l’intento di attentarne all’integrità; - che, pertanto, la decisione di infliggere un’ammenda di € 500,00 è eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal sig. Capriati, come sopra accertato e qualificato, e che il primo Giudice non tiene conto del fatto che la Società istante risponde per il comportamento antisportivo del proprio dirigente il quale ha già subito, e sta scontando, l’inibizione sino a tutto il 30.6.2012; - che l’obbiettivo della sanzione è quello di essere giustamente (e non ingiustamente) afflittiva, e che tale finalità può conseguirsi solo attraverso un’adeguata ponderazione degli elementi di valutazione in possesso dell’Organo giudicante; - che, in ultima analisi, appare equo ridurre l’ammenda ad € 200,00; tutto ciò premesso e considerato, In riforma della decisione assunta dal primo Giudice, DELIBERA 1) ridursi ad € 200,00 (duecento/00) l’ammenda inflitta alla Società G.S. Minafra; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it