COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: DI CAGNO ABBRESCIA – MINAFRA del 27 Novembre 2011 (Reclamo del G.S. Gennaro Minafra del 07.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Bari pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 33 del 01.12.2011).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: DI CAGNO ABBRESCIA – MINAFRA del 27 Novembre 2011 (Reclamo del G.S.
Gennaro Minafra del 07.12.2011 in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta con
decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Bari pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 33 del
01.12.2011).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito il Sig. Lorenzo Campanella per il G.S. Minafra nell’audizione del 09.01.2012;
considerato e ritenuto
- che le frasi profferite all’indirizzo dell’Arbitro dal sig. Giuseppe Capriati, dirigente accompagnatore
della reclamante, mentre sono riconducibili ad una forma plateale e volgare dissenso, non è
parimenti certo che rivelino l’intento di attentarne all’integrità;
- che, pertanto, la decisione di infliggere un’ammenda di € 500,00 è eccessiva rispetto al
comportamento tenuto dal sig. Capriati, come sopra accertato e qualificato, e che il primo Giudice
non tiene conto del fatto che la Società istante risponde per il comportamento antisportivo del
proprio dirigente il quale ha già subito, e sta scontando, l’inibizione sino a tutto il 30.6.2012;
- che l’obbiettivo della sanzione è quello di essere giustamente (e non ingiustamente) afflittiva, e
che tale finalità può conseguirsi solo attraverso un’adeguata ponderazione degli elementi di
valutazione in possesso dell’Organo giudicante;
- che, in ultima analisi, appare equo ridurre l’ammenda ad € 200,00;
tutto ciò premesso e considerato, In riforma della decisione assunta dal primo Giudice,
DELIBERA
1) ridursi ad € 200,00 (duecento/00) l’ammenda inflitta alla Società G.S. Minafra;
2) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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