COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: CALCIO CITTA DI BRINDISI – BARI SPA del 21 Dicembre 2011 (Reclamo della S.S.D. Città di Brindisi in data 21.12.2011 in opposizione alle sanzioni della squalifica sino al 15.6.2012, inflitta al calciatore Pignatelli Michele, e sino al 15.3.2012, inflitta al calciatore Procida Gilberto, dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari con decisioni pubblicate su C.U. del C.R. Puglia n. 35 del 15.12.2011.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 19 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: CALCIO CITTA DI BRINDISI – BARI SPA del 21 Dicembre 2011 (Reclamo della S.S.D. Città di Brindisi in data 21.12.2011 in opposizione alle sanzioni della squalifica sino al 15.6.2012, inflitta al calciatore Pignatelli Michele, e sino al 15.3.2012, inflitta al calciatore Procida Gilberto, dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari con decisioni pubblicate su C.U. del C.R. Puglia n. 35 del 15.12.2011. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto il 17.12.2012; premesso e considerato - che pur non essendo emerse circostanze idonee ad attenuare la condotta violenta imputabile al calciatore Procida Gilberto la squalifica inflittagli va adeguata alla reale entità della condotta antisportiva imputabile al predetto e quindi ridotta sino a tutto il 12.2.2012; - che va confermata la squalifica sino al 15.6.2012, inflitta all’altro calciatore, sig. Pignatelli Michele, attesa la particolare violenza della stessa e le sue conseguenze dannose provate dall’ematoma al sopracciglio del calciatore avversario, sig. Belviso Saverio; tutto ciò premesso e considerato, in riforma della decisione assunta dal primo Giudice, DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta al calciatore Procida Gilberto sino a tutto il 12.2.2012; 2) confermarsi la squalifica inflitta al calciatore Pignatelli Michele sino a tutto il 15.6.2012; 3) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it