COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORRASI JUNIOR (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011. Gara Latte Dolce / Corrasi Junior dell’11.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORRASI JUNIOR (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011. Gara Latte Dolce / Corrasi Junior dell’11.12.2011. La Pol. Corrasi Junior di Oliena ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto alla suddetta Società l’ammenda di Euro 400,00 perché “ al termine della gara un gruppo di sostenitori della squadra si portava negli spogliatoi della formazione della squadra avversaria ed insultava, minacciava e spintonava dirigenti e giocatori ospiti” e al calciatore Cabras Roberto la squalifica per tre gare “per aver colpito un avversario con un pugno al volto causandogli una copiosa epistassi”. La reclamante chiede la riduzione della squalifica del Cabras e l’annullamento dell’ammenda. Nell’atto di reclamo si afferma che il giocatore avrebbe colpito l’avversario non tramite un pugno volontario ma con una fortuita gomitata mentre si proteggeva il volto durante un tentativo di colpire la palla di testa; ed inoltre si esclude che tifosi di Oliena siano entrati negli spogliatoi della squadra avversaria in quanto nessun sostenitore della Corrasi Junior sarebbe stato presente negli spalti. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato integralmente quanto riportato nel referto e nell’allegato supplemento; in particolare ha precisato che il Cabras colpiva volontariamente con un pugno un giocatore avversario all’interno dell’area di rigore della sua squadra, prima che venisse battuta una punizione a favore della squadra avversaria; ed ha ribadito che una decina di tifosi della Corrasi entravano in campo, attraverso un cancello lasciato aperto dalla squadra di casa, profferendo ingiurie e minacce contro dirigenti e giocatori avversari, senza peraltro commettere atti di violenza. Tutto ciò premesso, la Commissione, ritenuto che è stato esattamente provato che il Cabras ha colpito volontariamente l’avversario con un pugno, valuta equa la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo. Per quanto attiene all’ammenda, la Commissione ritiene invece che essa debba essere adeguatamente ridotta, tenuto conto del fatto che i sostenitori della Corrasi entravano, è vero, nel terreno di gioco, transitando peraltro attraverso un cancello lasciato aperto dalla squadra avversaria, ma si fermavano all’ingresso degli spogliatoi senza porre in essere atti di violenza. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA - di rigettare il reclamo relativo alla squalifica per tre giornate del calciatore Cabras Roberto; - di accogliere parzialmente il reclamo relativo all’ammenda di Euro 400,00 inflitta alla Società Corrasi Junior, riducendo la stessa a Euro 100,00. Dispone il non addebito della tassa.
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