COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 40/A G.S. Don Orione (PA) avverso squalifica del calciatore Farhat Jaouhar fino al 30/11/2012 – Gara Allievi regionali girone B – A.S.D. Punto Rosa / G.S. Don Orione del 16/11/2011 – C.U. N° 166 SGS del 17/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 40/A G.S. Don Orione (PA) avverso squalifica del calciatore Farhat Jaouhar fino al 30/11/2012 - Gara Allievi regionali girone B - A.S.D. Punto Rosa / G.S. Don Orione del 16/11/2011 - C.U. N° 166 SGS del 17/11/2012. Con appello ritualmente proposto il G.S. Don Orione, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione. La società appellante lamenta infatti imprecisione nella descrizione del fatto fornita dal direttore di gara e pone in dubbio le modalità di identificazione del responsabile dell'atto spregevole di che trattasi, spiegando per quale motivo l'arbitro “non avrebbe potuto essere sicuro della provenienza dello sputo né, pertanto, dell'esecutore materiale dello stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito per delega il legale rappresentante della Società appellante nonché il calciatore Farhat Jaouhar, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1. del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che a fine partita mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi il calciatore n° 5 Farhat Jaouhar gli sputava colpendolo in pieno volto, nel contempo assumendo contegno irriguardoso e offensivo nei confronti dello stesso. Nessun dubbio è dato quindi emergere in ordine all'individuazione del responsabile, trattandosi di un incedere dei fatti che ha consentito al direttore di gara di assumere piena consapevolezza in ordine all'individuazione stessa e non risultando dall'esame degli atti ufficiali né dalla interessata versione fornita dall'appellante alcuna diversa non regolamentare procedura tendente alla identificazione del responsabile stesso, in luogo della percezione diretta, potendo trattarsi semmai di una formale ricognizione di dati personali. Non possono trovare perciò accoglimento le considerazioni difensive espresse in ordine ad un errore di identificazione, nulla potendo emergere in dubbio, lo si ripete, dalla lettura degli atti di gara, né risultando in alcun modo indicato dalla appellante il preteso vero autore del gesto a suo dire erroneamente addebitato al Farhat. Quanto alla sanzione irrogata, neppure può addivenirsi ad una riduzione, posto che per costante giurisprudenza degli organi disciplinari lo sputo è ritenuto come un gesto spregevole di estrema gravità, avulso dal contesto agonistico e dal significato che si vuole attribuire alla competizione sportiva. La sanzione irrogata in primo grado merita quindi piena conferma risultando in linea con i precedenti in materia. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Don Orione. Con addebito della tassa reclamo versata (€ 62,00).
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