COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 42/A A.S.D. CANTERA RIBOLLA (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 25,00 per prima rinuncia, squalifica calciatore Vitellaro Marco fino al 31/12/2013 – Gara allievi provinciali Santa Cristina / Cantera Ribolla del 20/11/2011 – C.U. N° 17 del 24/11/2011 Delegazione provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 42/A A.S.D. CANTERA RIBOLLA (Pa) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 25,00 per prima rinuncia, squalifica calciatore Vitellaro Marco fino al 31/12/2013 - Gara allievi provinciali Santa Cristina / Cantera Ribolla del 20/11/2011 - C.U. N° 17 del 24/11/2011 Delegazione provinciale di Palermo. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Cantera Ribolla, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo provinciale chiedendone l’annullamento ovvero la riduzione. In particolare, l'appellante sostiene che l’allenatore sig. Russotto Luca, in quanto già fuori dal recinto di gioco, non avrebbe potuto invitare i propri calciatori ad abbandonare la gara e sostiene, altresì, che il giocatore Vitellaro non ha in alcun modo colpito volontariamente l’arbitro, tantomeno con un pugno. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Nel rapporto e nel relativo supplemento è dato leggere dei comportamenti assunti dal calciatore Vitellaro il quale, tra l’altro, colpiva l’arbitro con un violento pugno al torace, e dei comportamenti assunti dal sig. Luca Russotto che, portatosi vicino ai propri calciatori al centro del terreno di gioco, li invitava ad abbandonare la gara. In sede di audizione, il direttore di gara ha confermato quanto sopra riportato, precisando che la gara è stata definitivamente sospesa al 36° del primo tempo, ma che già dal 25° del primo tempo non aveva avuto alcuno svolgimento a causa dello svolgersi degli incidenti descritti. Poiché nessun dubbio è dato emergere in ordine all'identificazione dei responsabili di tali accadimenti, neppure possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto all’entità delle sanzioni irrogate, che appaiono giustificate e congrue in relazione al costante insegnamento della giurisprudenza sportiva. P.Q.M. Dispone rigettarsi l’appello proposto dalla A.S.D. Cantera Ribolla con addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=
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