COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 66/A A.S.D. REAL ROMETTA (ME) avverso squalifica fino al 03/12/2016 del calciatore Cannistrà Giovanni – Gara 2^ categoria Real Rometta / Fondachelli del 03/12/2011 – C.U. N° 201 del 07/12/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 66/A A.S.D. REAL ROMETTA (ME) avverso squalifica fino al 03/12/2016 del calciatore Cannistrà Giovanni – Gara 2^ categoria Real Rometta / Fondachelli del 03/12/2011 – C.U. N° 201 del 07/12/2011. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Rometta, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendo trattarsi di errore di persona e indicando quale responsabile del fatto addebitato al calciatore Cannistrà Giovanni il nominativo del calciatore Rizzo Pietro. La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito in udienza il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza dei comportamenti assunti dal calciatore Cannistrà Giovanni sia in relazione ed occasione della sua espulsione che successivamente. In particolare lo stesso si rendeva autore di numerosi calci sferrati all'indirizzo del direttore di gara, più volte raggiunto al corpo ed infine al ginocchio destro, fintanto che l'intervento di un dirigente della società appellante riusciva a sottrarre l'arbitro alle ripetute violenze in essere. Orbene, dalla descrizione fornita dal direttore di gara nessun dubbio può emergere in ordine alla responsabilità del Cannistrà Giovanni, considerando peraltro l'incedere dei fatti che ne rende logicamente e concretamente intangibile l'individuazione. Né sembrano supportate da alcuna prova le considerazioni espresse dalla società appellante, mancando qualsivoglia sostegno probatorio o documentale che possa far ritenere errata l'individuazione del responsabile dei gravi fatti accaduti. Concludendo, non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante, pur da ritenere lodevoli con riferimento alla valutazione oggettiva dei gravi fatti accaduti. Non si può infine non rilevare che la sanzione irrogata nel giudizio di primo grado appare in linea con il costante atteggiarsi della giurisprudenza sportiva, non apparendo perciò possibile revisione alcuna. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Real Rometta. Dispone incamerarsi la tassa versata in misura inferiore di € 100,00, con addebito della differenza dovuta a saldo (€ 30,00).
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