COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 94/A Pol. Or.Sa. Domenico Savio (SR) avverso squalifica del Sig. Lentinello Corrado per 3 gare – gara Allievi C5 Akrai / Or.Sa. Domenico Savio del del 03/01/2012 – C.U. N° 21 del 05/01/2012 della Delegazione Provinciale di Siracusa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 94/A Pol. Or.Sa. Domenico Savio (SR) avverso squalifica del Sig. Lentinello Corrado per 3 gare – gara Allievi C5 Akrai / Or.Sa. Domenico Savio del del 03/01/2012 - C.U. N° 21 del 05/01/2012 della Delegazione Provinciale di Siracusa. Con appello ritualmente proposto la Pol. Or.Sa. Domenico Savio, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Provinciale, ritenendo trattasi di fatti di lieve gravità in ordine ai quali il calciatore Sig. Lentinello si sarebbe scusato a fine gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza dei comportamenti assunti dal calciatore Sig. Lentinello Corrado sia in occasione della sua espulsione che successivamente, fino al colloquio avuto all'interno dello spogliatoio con il direttore di gara. Orbene, da quanto è dato leggere nessun dubbio può emergere in ordine alla congruità della sanzione irrogata dal primo Giudice, posto che al comportamento che ha determinato l'espulsione, certamente di ben lieve gravità, non ha fatto seguito un comportamento altrettanto adeguato seppure non dovuto, avendo il Sig. Lentinello cercato di convincere l'arbitro a “togliergli l'espulsione”, quindi apostrofandolo avendo ricevuto giusto diniego alla sua richiesta. In buona sostanza aggravando la sua posizione ai fini disciplinari. Concludendo, non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante, pur da ritenere nell'insieme lodevoli con riferimento alla valutazione oggettiva dei fatti che hanno determinato l'espulsione, ma di contro non corrispondenti alla realtà per quanto in seguito. P.Q.M. Respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Or.Sa Domenico Savio. Con addebito di tassa (€ 62,00).
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