COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 95/A A.P.D. Leonfortese (EN) avverso ammenda € 1.000,00 e squalifica per 3 gare del calciatore Percipalle Giuseppe – Gara Promozione Leonfortese / Gymnica Scordia del 08/01/2012 – C.U. N° 259 del 12/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 95/A A.P.D. Leonfortese (EN) avverso ammenda € 1.000,00 e squalifica per 3 gare del calciatore Percipalle Giuseppe – Gara Promozione Leonfortese / Gymnica Scordia del 08/01/2012 - C.U. N° 259 del 12/01/2012. Con appello ritualmente proposto la A.P.D. Leonfortese, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo, chiedendo l'annullamento delle sanzioni ovvero la loro riduzione, da rapportarsi ai fatti effettivamente rilevabili. In particolare l'appellante contesta astrattamente la legittimità delle segnalazioni, in quanto giunte da commissari di campo, in concreto negando che il calciatore sig. Percipalle abbia compiuto il gesto addebitatogli ed ancora negando che il sedicente preparatore atletico si sia determinato nel senso descritto negli atti ufficiali. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: A norma dell'art. 35 n° 1.4 C.G.S., per quanto attiene alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, anche il commissario di campo, per le gare di L.N.D. e settore giovanile e scolastico, può segnalare fatti di condotta violenta. Allo stesso modo, a norma dell'art. 35 n° 2 C.G.S., i procedimenti relativi al comportamento di sostenitori possono svolgersi sulla base del rapporto del commissario di campo. Pertanto appaiono infondate le considerazioni in senso contrario espresse dalla Società appellante, non essendo supportate da disposizioni regolamentari.Nei rapporti inviati dai commissari di campo è dato leggere con chiarezza dei comportamenti assunti dal calciatore sig. Percipalle, il quale, eludendo il controllo della terna arbitrale, durante un'azione di gioco, colpiva in pieno viso un avversario con il dorso della mano destra, interrompendone l'azione. E con altrettanta chiarezza viene descritto l'insieme dei comportamenti assunti da un soggetto riconducibile alla Società Leonfortese, sedicente preparatore atletico, sistematosi con altri estranei all'interno del recinto di gioco approfittando dell'inizio della gara, il quale, tra l'altro, giungeva a colpire con un violento schiaffo al volto uno dei due commissari di campo facendolo cadere a terra e facendogli battere con forza la nuca al suolo con consequenziali forti dolori cervicali. Non possono pertanto trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto alle sanzioni irrogate, apparendo le stesse ben proporzionate ed adeguate ai fatti addebitati, oltre che in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza sportiva. P.Q.M. Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto dalla A.P.D. Leonfortese. Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00=
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