COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.98/A Pol. POMPEI CALCIO (ME) avverso ammenda € 200,00 ed avverso squalifica fino al 30.06.2014 calciatore Arcoraci Salvatore e per due gare calciatore Tuttobene Alessandro. Gara Trofeo delle Provincie Pol. Pompei Calcio – USD Club Uragano CEP del 11/01/2012 – C.U. n.260 del 13/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.98/A Pol. POMPEI CALCIO (ME) avverso ammenda € 200,00 ed avverso squalifica fino al 30.06.2014 calciatore Arcoraci Salvatore e per due gare calciatore Tuttobene Alessandro. Gara Trofeo delle Provincie Pol. Pompei Calcio – USD Club Uragano CEP del 11/01/2012 – C.U. n.260 del 13/01/2012. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società Pol. Pompei Calcio , in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3, l’appello relativo alla posizione del calciatore Tuttobene Alessandro. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il reclamo rileva che la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà semplicemente una versione riduttiva. Infatti, esaminando il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 GCS è fonte privilegiata e fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che l’arbitro è stato oggetto di un comportamento aggressivo da parte di alcuni tesserati non identificati della Soc. Pompei Calcio, tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Si rileva altresì che il calciatore Arcoraci Salvatore al termine della gara ha minacciato il direttore di gara e, correndogli incontro, lo ha colpito con un colpo di petto che causava dolore; lo stesso Arcoraci ha tentato ulteriormente di aggredire l’arbitro, non riuscendovi per il pronto intervento dei calciatori della società avversaria. Da quanto sopra l’appello così come proposto non appare meritevole di accoglimento per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla società, mentre può trovare accoglimento per quanto riguarda la posizione del calciatore Arcoraci Salvatore in quanto il comportamento posto in essere da questi va qualificato come aggressivo e non violento atteso che il contatto, così come descritto dal direttore di gara, è avvenuto con un colpo di petto, il quale pur nella sua gravità, non integra un gesto violento ma bensì fortemente aggressivo e di sfida. In ragione di quanto sopra la squalifica va rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’appello relativamente alla sanzione a carico del calciatore Tuttobene Alessandro. Rigetta l’appello per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda. Dispone contenersi al 31/12/2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Arcoraci Salvatore. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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