COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 15 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dI – Stefanelli Stefano, allenatore, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Camporgiano, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S; – A.S.D. Virus Camporgiano, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del medesimo codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
15 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dI
- Stefanelli Stefano, allenatore, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Camporgiano, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S;
- A.S.D. Virus Camporgiano, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del medesimo codice.
L’esame degli atti della gara Virtus Camporgiano / A.S.D. Sillicagnana, disputata in data 13.10.2010 per la Coppa Toscana di III categoria, conseguente al reclamo proposto dalla Virtus Camporgiano avverso la squalifica di un proprio calciatore, ha indotto questa Commissione a trasmettere il fascicolo alla Procura Federale.
L’intervento dell’Ufficio veniva richiesto con riferimento al contenuto di una telefonata indirizzata dal tesserato Stefano Stefanelli, allenatore del Camporgiano, all’arbitro dell’incontro indicato, al fine di ottenere la riformulazione del rapporto di gara onde evitare, con riferimento al calciatore Telloli, la squalifica.
Nell’occasione lo Stefanelli minacciava inoltre il D.G. che, nel caso la richiesta fosse stata disattesa, avrebbe intrapreso nei suoi confronti le vie legali.
Le indagini, esperite attraverso l’esame degli atti di gara e le audizioni dell’arbitro e del Dirigente interessato, hanno determinato la Procura Federale a disporre il deferimento qui in esame.
Fissata nella data odierna la seduta per la discussione ed effettuate le rituali convocazioni, il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti:
- il tesserato Signor Stefano Stefanelli, in proprio;
- la A.S.D. Camporgiano in persona del Presidente, Signor Nicola Autiero.
Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
- al Signor Stefano Stefanelli la squalifica per mesi due sulla pena base determinata in mesi tre;
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00 (trecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, la ritiene non congrua stante la gravità di quanto contestato e, su specifica richiesta degli interessati, concede loro un ulteriore termine al fine di riformulare la proposta.
Viene sottoposta alla C.D. una nuova ipotesi di definizione:
- al Signor Stefano Stefanelli comminarsi la squalifica (non inibizione, trattandosi di soggetto non iscritto nell’albo del Settore Tecnico) per mesi 4 (quattro) sulla sanzione assunta a base di mesi 6 (sei);
- alla Società Virtus Camporgiano, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base di € 300,00 (trecento).
Il Collegio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come riformulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni così come ulteriormente indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Signor Stefano Stefanelli, la squalifica per mesi 4 (quattro);
- alla Società A.S.D. Virus Camporgiano l’ammenda di € 200,00 (duecento).
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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