COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 16/ P – stagione sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Miele Antonio, Presidente della A.C. Nuova Foiano per rispondere della violazione dell’articolo 1, commi 1 e 5, del C.G.S.; – la Società A.C. Nuova Foiano a titolo di responsabilità diretta in applicazione dell’art. 4, comma 1, in conseguenza delle violazioni commesse dal Presidente.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
16/ P – stagione sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Miele Antonio, Presidente della A.C. Nuova Foiano per rispondere della violazione dell’articolo 1, commi 1 e 5, del C.G.S.;
- la Società A.C. Nuova Foiano a titolo di responsabilità diretta in applicazione dell’art. 4, comma 1, in conseguenza delle violazioni commesse dal Presidente.
La segnalazione dell’A.S.D. Rassina, circa l’esistenza di una dichiarazione riportata su carta intestata della Società A.C. Nuova Foiano concernente l’utilizzo quasi esclusivo da parte di questa Società di calciatori juniores in occasione della gara Nuova Foiano – Alberoro, è stata trasmessa dal C.R.T. alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
La segnalazione è stata effettuata ritenendo la Società denunciante che il fatto abbia avuto influenza sull’esito dei play off e costituente, pertanto, violazione delle norme comportamentali.
Disposto, dopo le opportune indagini, il deferimento da parte della Procura, si è proceduto alla convocazione delle parti per la discussione fissata per la data odierna.
Sono presenti i soggetti deferiti, nella persona del Signor Antonio Miele, in proprio e quale legale rappresentante della Società A.S.D. Nuova Foiano.
L’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, rappresenta la Procura Federale.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
- al Presidente della Società, l’inibizione per mesi tre sulla sanzione base di mesi quattro;
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, la penalizzazione di un punto in classifica, determinata su una base di punti due, nonché l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) sulla sanzione base determinata in € 600,00 (seicento)
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Presidente della Società, Signor Antonio Miele, l’ inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società A.C. Nuova Foiano, la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica oltre all’ammenda determinata in € 400,00 (quattrocento).
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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