COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 66 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Torrita Serre – S. Quirico d’Orcia (1-2) del 27/02/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.29 del 1/12/2012 C.R.T..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
66 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Torrita Serre – S. Quirico d’Orcia (1-2) del 27/02/2012. Campionato di II categoria. In C.U. n.29 del 1/12/2012 C.R.T..
Reclama la società Torrita Serre avverso la squalifica per sei gare inflitta al calciatore Temperini Maurizio il quale “A fine insultava il D.G. Successivamente attendeva l’arbitro all’esterno dello spogliatoio rivolgendogli frasi irriguardose. Invitato ad allontanarsi si poneva di nuovo davanti al D.G. offendendolo e minacciandolo. Seguiva poi il D.G. mentre questi usciva dall’impianto sportivo insultandolo nuovamente e si avvicinava fino all’autovettura del D.G. con tono offensivo e minaccioso. Desisteva grazie all’intervento di un proprio dirigente”.
La reclamante sostiene che il comportamento del proprio tesserato è stato sempre “interlocutorio e mai offensivo”. Ribadisce che lo stesso ha più volte richiesto spiegazioni all’arbitro senza mai riceverne e quindi la sua condotta deve essere messa in relazione proprio alla richiesta di cui sopra e non volta ad un intento minaccioso.
Chiede la riduzione della sanzione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma in maniera minuziosa i fatti così come già narrati nel primo scritto.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.
La versione dell’arbitro appare chiara e minuziosamente circostanziata.
Da ciò se ne ricava che la stessa deve essere privilegiata rispetto a quella fornita dalla reclamante anche perché è ben difficile che il D.G. abbia estratto dalla fantasia l’intera descrizione dei fatti ed il valore di prova privilegiata della sua versione fa propendere per l’accettazione della medesima.
In punto di quantificazione della sanzione il Collegio ritiene congrua quella inflitta dal G.S.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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