COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 61 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Montalcino – V.Chianciano (1-2) Del 27/11/2011. Campionato Di terza categoria Categoria. In C.U. N.22 Del 30/11/2012 Del. Prov. Siena
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
61 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Montalcino – V.Chianciano (1-2) Del 27/11/2011. Campionato Di terza categoria Categoria. In C.U. N.22 Del 30/11/2012 Del. Prov. Siena
Reclama la società Montalcino avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.
-Squalifica fino al 30/04/2012 del calciatore Salvato Federico il quale “metteva le mani sul petto al D.G. e, spingendolo con modesta forza, lo faceva indietreggiare di cinque passi. Nel contempo lo offendeva pesantemente”.
La reclamante, con ampio e circostanziato gravame, rileva che l’indietreggiamento dell’arbitro è dovuto al fatto che lo stesso intendeva discostarsi dal soggetto agente e non per la spinta ricevuta che è stata di lieve intensità così come ammesso dallo stesso D.G.
Conclude chiedendo la cassazione della sanzione per il calciatore o, in subordine, la riduzione della stessa.
Non reclama e quindi non conclude in relazione all’ammenda anche se contesta la dinamica dei fatti.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma l’assunto relativo al comportamento del pubblico e, per quanto concerne la spinta ricevuta, ribadisce di averla subita anche se in maniera non violenta e che l’indietreggiamento si è verificato a causa dell’azione molto decisa del calciatore.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali così decide.
Il Collegio rileva che dalla narrativa dell’arbitro emerge una contraddizione o quantomeno una non precisa enunciazione del fatto.
In altri termini, l’indietreggiamento di ben cinque passi e quindi di una distanza considerevole rispetto al soggetto agente, male si sposa con il ricevimento di una spinta non violenta. Pertanto è più probabile che vi sia stata una spinta ancorchè non violenta ed il D.G. al fine di evitare ulteriori contatti con il calciatore, si sia discostato da lui nel modo indicato.
Se questa è la lettura che deve essere data alle risultanze in atti, la sanzione al calciatore deve essere ridotta.
Nulla deduce la reclamante in ordine alle offese quindi il fatto deve darsi per acclarato.
P.Q.M.
La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Salvato Federico e per l’effetto cassa l’originaria sanzione della squalifica fino al 30/04/2012 inflitta dal G.S. squalificando il predetto fino al 28/02/2012.
Conferma la sanzione dell’ammenda avendo la parte reclamante proposto gravame soltanto in ordine alla sanzione inflitta al calciatore.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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