COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 72 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Cascina Calcio, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Puliti Tommaso fino al 15/02/2012 (C.U. n. 32 del 15/12/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 72 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cascina Calcio, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Puliti Tommaso fino al 15/02/2012 (C.U. n. 32 del 15/12/2011). L'Associazione Sportiva Dilettantistica Cascina Calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno, disputato contro l'A.S.D. Castelfranco di Sotto, in data 11 dicembre 2011. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “A seguito di una segnatura della squadra avversaria spingeva leggermente con le mani aperte il D.G. protestando e senza provocargli dolore”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, quanto alla volontarietà del gesto, la ricostruzione dei fatti e la quantificazione della sanzione ritenuta sproporzionata rispetto alla concreta lesività del fatto. Il giocatore, in un intento di semplice protesta per una segnatura avversaria, avrebbe avuto un fortuito contatto con il D.G.; i compagni che lo attorniavano infatti, lo avrebbero involontariamente urtato, spingendolo verso l'arbitro. Il contatto sarebbe stato mitigato dall'istintivo gesto di protezione del calciatore che avrebbe proteso le proprie mani al solo fine di attutire la collisione. Pertanto, parte reclamante, conclude per la riduzione della sanzione disciplinare adottata. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e provvedeva ad acquisire un supplemento dal D.G. che attesta la sussistenza del contatto (peraltro non negato dalla reclamante); l'arbitro nega comunque la volontà lesiva del giocatore specificando però la sussistenza della spinta sulle braccia. Nel caso concreto le concilianti dichiarazioni del D.G. in ordine alla assoluta mancanza di violenza nella condotta del giocatore Puliti, associate alla oggettiva differenza tra la potenzialità lesiva di una reale spinta e l'avvenuto contatto di lieve entità che, nel caso concreto, non cagionava alcuna conseguenza all'arbitro, non possono in ogni modo superare l'oggettiva illiceità del comportamento assunto. La protezione che l'ordinamento sportivo deve necessariamente fornire alla classe arbitrale passa attraverso l'aspetto sanzionatorio di condotte anche solo “potenzialmente” lesive anche al fine di una necessaria attività di dissuasione di altri tesserati da comportamenti analoghi. Per tale ragione anche le semplici spinte, che normalmente non risultano particolarmente pericolose per l'incolumità del D.G., vengono fatte rientrare nei gesti violenti ed ordinariamente punite con squalifiche di 4/6 mesi. Nel caso concreto le concilianti dichiarazioni fornite dal D.G. - che molto onestamente e correttamente cercano di mitigare la portata del fatto e che non ravvisano particolare aggressività o dolo nel gesto - devono essere comunque valutate con lo stesso rigore normalmente applicato in casi analoghi per la doverosa tutela della classe arbitrale. Rincorrere il D.G., cercare di bloccarlo, attorniarlo con un capannello di giocatori e soprattutto trovarsi a distanza così ravvicinata da esporre il medesimo al rischio di un contatto appaiono comunque fatti meritevoli di censura specialmente se chi li compie non ha nemmeno il titolo (capitano) per poter interloquire con il D.G.. Colpisce la lungimiranza del Giudice di primo grado che, pur senza avere l'ausilio del supplemento, specificava nella parte motiva di escludere la sussistenza del gesto violento anticipando, con il solo ausilio del rapporto di gara, la corretta qualificazione della fattispecie; tale decisione appare condivisibile e pienamente confermata dal successivo accertamento istruttorio. Pur nella indubbia volontarietà del gesto la condotta deve esclusivamente inquadrarsi in un atteggiamento ingiustificabile di plateale stizza la cui sanzione applicata risulta certamente congrua. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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