COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 73 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.C. Montelupo A.S.D. Avverso Squalifica Del Calciatore D’auria Gaetano Fino Al 2822012 (C.U. N° 27 Del 14122012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.37 del 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 73 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.C. Montelupo A.S.D. Avverso Squalifica Del Calciatore D’auria Gaetano Fino Al 2822012 (C.U. N° 27 Del 14122012) Propone rituale reclamo la A.S.D. Montelupo avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione:” Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare chiedeva la mano del D.G. come per scusarsi, tuttavia appena l’Arbitro gliela porgeva, il D’Auria la stringeva con forza nel tentativo di procurargli dolore e nel contempo proferiva frase di scherno all’indirizzo del medesimo D.G.. A fine gara attendeva l’Arbitro in prossimità degli spogliatoi e lo offendeva”. La reclamante chiede una riduzione della sanzioni, non nega l’episodio, ma tende a minimizzare il contesto, sia per la stretta di mano che non ha provocato dolore, sia per le offese, che ammette, citando precedenti del tutto irrilevanti e non pertinenti, sia per i casi concreti in quei casi giudicati, sia per i riferimenti a categorie ben diverse (professionisti). La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce le dinamiche evidenziate nel primo rapporto, precisando come non vi sia stata possibilità di sentire dolore da parte di un trentacinquenne (l’arbitro) per la stretta seppur con intento lesivo da parte di un diciassettenne (il calciatore), conferma per il resto la dinamica dei fatti ed il tenore delle offese. Fa notare la C.D. come solo il fatto che il D.G. non abbia avvertito dolore ha determinato una sanzione tutto sommato lieve per un conclamato atto di violenza. Ricorda alla reclamante, attenta a seguire le delibere di questa C.D., ed alla giurisprudenza sportiva in genere, che quanto comminato da Commissioni appartenenti ad altre leghe (in particolare la C.D. seria A) hanno altri metri di giudizio, che non può essere offerto a paragone in questa sede e che, nello specifico, questa C.D. ha giudicato in modo ben più severo in passato analoghi episodi di stretta di mano con intenti lesivi accompagnata da frase di scherno o offensiva. Nel caso che ci occupa solo il fatto che il D.G. non abbia avvertito dolore ha indotto prima il G.S. a infliggere una sanzione abbastanza lieve, e poi questa C.D. a confermarla respingendo il gravame. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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