COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo giocatore INVERNIZZI WALTER Camp. Eccellenza gir. A Gara del 08.12.2011 tra Magenta / Sommese C.U. n. 32 del CRL datato 15.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo giocatore INVERNIZZI WALTER Camp. Eccellenza gir. A Gara del 08.12.2011 tra Magenta / Sommese C.U. n. 32 del CRL datato 15.12.2011 Il giocatore INVERNIZZI WALTER ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica per cinque gare a suo carico per aver sputato un chewing gum addosso ad un avversario, lamentando l’involontarietà del fatto commesso. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini rileva che dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che i fatti sono accaduti come si evince dalla descrizione effettuata dal GS. Tuttavia alla luce dei criteri adottati dal Questa Commissione si ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo presentato SI RIDUCE la sanzione comminata a carico del calciatore INVERNIZZI Walter a tre gare. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore del reclamante se versata.
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