COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo della società AC BASE 96 Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. C Gara del 10.11.2011 tra Abra Club 5 / Base 96 C.U. n. 28 del CRL datato 24.11.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo della società AC BASE 96 Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. C Gara del 10.11.2011 tra Abra Club 5 / Base 96 C.U. n. 28 del CRL datato 24.11.2011 La società BASE 96 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 lamentando che non era stato l'allenatore della propria squadra ad insultare l'arbitro, bensì, come si rileva dal rapporto arbitrale, l'allenatore della squadra avversaria. La reclamante afferma inoltre che vi era solamente un proprio tifoso che non ha insultato l'arbitro per tutta la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva : dal rapporto arbitrale emerge che vi sono stati solamente insulti anche a sfondo razzista da parte di un tifoso della reclamante, nonché che l'arbitro è stato insultato dall'allenatore della squadra avversaria squalificato. Pertanto, l'ammenda comminata alla AC BASE 96 merita una lieve riduzione anche in base alla categoria di appartenenza. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l'ammenda comminata dal GS alla AC. BASE 96 ad Euro 300,00. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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