COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Reclamo società G.S.D. FONAS Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 10/12/2011 tra C.G.B. / G.S.D. Fonas CU n. 17 della delegazione di Monza datato 15.12.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012
ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 –
Reclamo società G.S.D. FONAS Camp. Juniores Prov. Gir. B
Gara del 10/12/2011 tra C.G.B. / G.S.D. Fonas
CU n. 17 della delegazione di Monza datato 15.12.2011
La società G.S.D. FONAS ha presentato reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della inibizione sino al 19.2.2012 al dirigente POLLASTRI Alex e fino al 31.3.2012 al dirigente PALUMBO Giuseppe per aver quest’ultimo pesantemente offeso l’arbitro per tutta la durata della gara e per averlo inseguito a fine gara reiterando offese e minacce.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva quanto segue: dal rapporto arbitrale risulta in maniera inequivocabile che le sanzioni comminate dal GS ai due dirigenti sono pienamente in linea con gli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione e pertanto meritano di essere confermate.
Tanto ritenuto e premesso
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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