• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 –
Deferimento del Procuratore Federale – datato 28 settembre 2011 – a carico di:
1) MAIFREDI Lorenzo, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nelle file della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO, senza averne titolo, perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta società, la gara CASTELLANA -SAN LAZZARO del 26.09.2010;
2) CELOTTO Raffaele, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore Sig. MAIFREDI LORENZO non ne avesse titolo in quanto tesserato con la SOC. A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X;
3) la società CASTELLANA CASTELGOFFREDO e la società A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., delle
violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 –
Deferimento del Procuratore Federale - datato 28 settembre 2011 - a carico di:
1) MAIFREDI Lorenzo, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nelle file della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO, senza averne titolo, perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta società, la gara CASTELLANA -SAN LAZZARO del 26.09.2010;
2) CELOTTO Raffaele, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore Sig. MAIFREDI LORENZO non ne avesse titolo in quanto tesserato con la SOC. A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X;
3) la società CASTELLANA CASTELGOFFREDO e la società A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., delle
violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.
Con provvedimento del 28 settembre 2011 il Procuratore Federale,
- esaminata la documentazione relativa alla segnalazione del presidente della società CPC SAN LAZZARO e la relativa nota di inoltro del Presidente del C.R. Lombardia del 20.04.2011 afferente pretesi comportamenti irregolari posti da parte della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO nella gara CASTELLANA - SAN LAZZARO del 26.09.2010 valevole per il Campionato Provinciale Allievi - Girone "A;
- accertato mediante la documentazione prodotta, allegata al presente provvedimento, che nella gara sopra indicata la SOC. CASTELLANA CASTELGOFFREDO ha fatto partecipare il calciatore Sig. MAIFREDI LORENZO (nato il 02.03.1994) senza averne titolo in quanto il medesimo all'epoca non risultava tesserato per la società anzidetta bensì per la società A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X;
- accertato che solamente in data 11.07.2011 il Maifredi si è regolarmente tesserato con la società CASTELLANA CASTELGOFFREDO;
- osservato che il nominativo del calciatore Sig. MAIFREDI LORENZO è stato inserito nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara Castellana - San Lazzaro del 26.09.2010 ove la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultava firmata - quale dirigente accompagnatore ufficiale - dal Sig. CELOTTO RAFFAELE;
- rilevato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista gara richiamata, dichiarò il regolare tesseramento e la relativa partecipazione di tutti i giocatori ivi inclusi sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti;
- considerato che il Sig. MAIFREDI LORENZO ha partecipato alla gara predetta nell'interesse della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
- ritenuto ancora che l'avvenuta partecipazione alla gara di un calciatore tesserato per un'altra società abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dagli arti. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., ascrivibile sia al Sig. MAIFREDI LORENZO nonché al Sig. CELOTTO RAFFAELE, quest'ultimo dirigente della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO;
- ritenuto, altresì, che, ai sensi dell'art. 46, comma 6, del C.G.S., essendo decorso il termine di cui all'art. 46, comma 3, del C.G.S., la partecipazione alla sopracitata gara di un calciatore non avente titolo debba comportare provvedimenti disciplinari a carico della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO;
- ritenuto, da ultimo, che la società anzidetta nonché la società A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.;
deferiva avanti Questa Commissione il Sig. MAIFREDI Lorenzo ed il sig. CELOTTO Raffaele, nonchè la società CASTELLANA CASTELGOFFREDO e la società A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti difensivi inviati dai deferiti, i quali sostengono che si è trattato di un mero errore nel tesseramento del calciatore tanto che quando sono venuti a conoscenza dello stesso il calciatore non è stato più impiegato, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva per MAIFREDI Lorenzo, due anni di squalifica, per CELOTTO RAFFAELE, due anni di inibizione, per la società CASTELLANA CASTELGOFFREDO Euro 1.000,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Provinciale Allievi e per la A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X Euro 500,00 di ammenda.
osserva
Dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e dai documenti depositati nel presente giudizio emerge il calciatore MAIFREDI Lorenzo è stato impiegato dalla CASTELLANA CASTELGOFFREDO in posizione irregolare nella gara CASTELLANA - SAN LAZZARO del 26.09.2010 valevole per il Campionato Provinciale Allievi - Girone A.
Tale circostanza è stata ammessa anche dalle società deferite, affermando che si è trattato di un mero errore nel tesseramento del calciatore e che lo hanno impiegato nella partita sopra menzionata, in buona fede, tanto che il calciatore non è stato più impiegato quando sono venuti a conoscenza di tale errore.
I comportamenti, tenuti dai deferiti e provati nel corso del presente giudizio dalla Procura Federale, costituiscono palese violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva delle società CASTELLANA CASTELGOFFREDO ed A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, del CGS e con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti da ciascuno di questi.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
dichiara
la responsabilità dei signori MAIFREDI LORENZO e CELOTTO RAFFAELE, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, nonché delle società CASTELLANA CASTELGOFFREDO ed A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X, per la violazione dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS.
commina
a MAIFREDI LORENZO, un tre giornate di squalifica;
a CELOTTO RAFFAELE, tre mesi di inibizione;
alla società CASTELLANA CASTELGOFFREDO Euro 700,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Provinciale Allievi;
alla società A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X Euro 300,00 di ammenda.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 –
Deferimento del Procuratore Federale – datato 28 settembre 2011 – a carico di:
1) MAIFREDI Lorenzo, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nelle file della società CASTELLANA CASTELGOFFREDO, senza averne titolo, perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta società, la gara CASTELLANA -SAN LAZZARO del 26.09.2010;
2) CELOTTO Raffaele, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore Sig. MAIFREDI LORENZO non ne avesse titolo in quanto tesserato con la SOC. A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X;
3) la società CASTELLANA CASTELGOFFREDO e la società A.S.D. S. EGIDIO e S. PIO X, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., delle
violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S."