COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Deferimento del Procuratore Federale – datato 6 ottobre 2011 – a carico di: 1) LUCA LEONE PAGLIARINI, per violazione degli artt. 1 CGS in relazione all’Art. 19 CGS; 2) la società US PESCHIERA BORROMEO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2012 ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE n° 34 DEL 12/01/2012 – Deferimento del Procuratore Federale - datato 6 ottobre 2011 - a carico di: 1) LUCA LEONE PAGLIARINI, per violazione degli artt. 1 CGS in relazione all'Art. 19 CGS; 2) la società US PESCHIERA BORROMEO , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL , esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 del CGS, nei seguenti termini: per LUCA LEONE PAGLIARINI mesi due di inibizione; per la US PESCHIERA BORROMEO Euro 200,00 di ammenda. OSSERVA il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione delle sanzioni avanzate dai deferiti in merito alle quali ha prestato consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti, visto l'Art. 23 CGS, APPLICA al sig. LUCA LEONE PAGLIARINI mesi due di inibizione; alla US PESCHIERA BORROMEO Euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it