LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BASTIA/CASTELLARANO F.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BASTIA/CASTELLARANO F.C. – Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 18/10/2010 il sig. Francesco BASTIA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CASTELLARANO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per € 1.034,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 6.466,00. La società non depositava alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr,. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CASTELLARANO F.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco BASTIA della somma di € 6.466,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.