LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio ZAMPARINI/ MORRO D’ORO CALCIO s.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio ZAMPARINI/ MORRO D’ORO CALCIO s.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 10/11/2010 il sig. Flavio ZAMPARINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MORRO D’ORO CALCIO s.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intersa somma prevista dall’accordo economico depositato. La Società in data 24/11/2010 inviava le proprie controdeduzioni in merito tramite fax allegando alle stesse una ricevuta liberatoria a firma del ricorrente. La Scrivente Commissione provvedeva a convocare ufficialmente le parti all’udienza del 17/12/2010, invitando la Società a produrre il documento predetto in originale. Alla predetta udienza, si presentava regolarmente il calciatore, che tra l’altro disconosceva il contenuto del documento stesso. La Società non si presentava ne faceva pervenire tramite posta il documento originale richiesto. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MORRO D’ORO CALCIO s.r.l. al pagamento in favore del sig. Flavio ZAMPARINI della somma di € 3.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it