LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TIRALONGO/POL. ADRANO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TIRALONGO/POL. ADRANO CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 30/10/2010 il sig. Giuseppe TIRALONGO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL. ADRANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intersa somma prevista dall’accordo economico depositato. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL. ADRANO CALCIO al pagamento in favore del sig. Giuseppe TIRALONGO della somma di € 2.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.