LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Rossella CAVALLINI/ A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17/12/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DELLA CALCIATRICE Rossella CAVALLINI/ A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 14/09/2010 la sig.na Rossella CAVALLINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/2010. Precisando di aver percepito rate per € 4.000,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di € 3.500,00. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA. al pagamento in favore della sig.na Rossella CAVALLINI della somma di € 3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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