COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 49. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. CAROTENUTO – GARA BISACCESE I G. CAROTENUTO DEL 4.12.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 49. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO G. CAROTENUTO – GARA BISACCESE I G. CAROTENUTO DEL 4.12.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società G. Carotenuto, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Mancaniello Umberto, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il comportamento del calciatore Mancaniello Umberto è risultato di grave violazione delle norme sportive vigenti. Deve aggiungersi che la linearità e la chiarezza del referto arbitrale di gara non sono inficiate dall’atto d’impugnazione, che non ha prodotto elementi probanti, idonei ad indurre questa C.D.T. alla riduzione della sanzione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società G. Carotenuto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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