COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. BRUNO LUCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ S.S.D. VIGOR CISTERNA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, SIG. BRUNO LUCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT.C) DELLE NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24 LETT.A DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ S.S.D. VIGOR CISTERNA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 12.9.2011 ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della Società S.S.D. VIGOR CISTERNA che non ha rispettato il termine ordinatorio del 12.7.2011 – ore 18,00 – per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato di competenza. L’incaricato della Procura Federale, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha rilevato che in effetti la Società S.S.D. VIGOR CISTERNA non ha provveduto a fornire, entro il suddetto termine, l’attestazione di disponibilità del campo di gioco, avendovi provveduto successivamente, entro il termine perentorio del 20.7.2011. Rileva l’Organo Requirente che tale comportamento è da considerarsi un illecito disciplinare, imputabile direttamente al Presidente della società sportiva per violazioni ascritte ed indicate in titolo. Per tale motivo, la Procura Federale ha ritenuto di deferire i soggetti in questione. La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione, a cui era presente il Rappresentante della Procura, e per i deferiti il Dirigente delegato Sig. CLAUDIO ROBERTO, il quale ribadiva di aver provveduto alla presentazione della documentazione il giorno18.7.2011, in quanto solamente in questa data il Comune rilasciava la suddetta documentazione. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti , chiedendo sia per il Presidente BRUNO LUCIO, sia per la Società S.S.D. VIGOR CISTERNA, l’ammenda di € 250,00. Questa Commissione, considerato quanto asserito in sede di audizione dal Delegato della Società VIGOR CISTERNA e tenuto altresì conto del corretto comportamento processuale; DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, e per l’effetto, di irrogare al Presidente della predetta Società BRUNO LUCIO, anziché l’ammenda, l’ammonizione con diffida e alla Società S.S.D. VIGOR CISTERNA l’ammenda di € 150,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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