COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FORLANI FABIO E DELLA SOCIETA’ MACERATA FELTRIA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FORLANI FABIO E DELLA SOCIETA’ MACERATA FELTRIA Con provvedimento del 19 ottobre 2011 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Forlani Fabio, presidente della società Macerata Feltria, della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all’obbligo, da parte dei tesserati, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della giustizia sportiva; • la società Macerata Feltria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del Cgs, per responsabilità diretta, con riferimento alla condotta ascritta al proprio Presidente. Con nota del 28 novembre 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 19 dicembre 2011, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. La riunione di trattazione come sopra fissata, si istanza dei deferiti, veniva rinviata al 16 gennaio 2012 e poi, d’ufficio, all’odierna udienza, alla quale erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite. Preliminarmente, i deferiti ed il rappresentante della Procura Federale hanno concluso per l’assoluzione stante il divieto di un secondo giudizio sugli stessi fatti. LA COMMISSIONE - esaminati gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni delle parti deferite e del rappresentante della Procura Federale; - rilevato che i deferiti sono stati già giudicati da questa Commissione per gli stessi fatti con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 178 in data 20 aprile 2011 e condannati, ex art. 23 Cgs: Forlani Fabio alla pena dell’ammonizione con diffida; la Società alla pena dell’ammenda di € 335,00; - ritenuta evidente l'identità dei fatti dei due deferimenti e, quindi, l’impromovibilità del presente procedimento in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, secondo il quale non è consentito, in pendenza di un procedimento già concluso con sentenza di condanna, per lo stesso fatto ed in confronto della stessa persona, un nuovo procedimento. P.Q.M. dichiara non doversi procedere nei confronti dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte perché il deferimento non avrebbe potuto essere iniziato per divieto di secondo giudizio in applicazione del generale principio del ne bis in idem, poiché già giudicato precedentemente da questa stessa Commissione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it