COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n°93/B-01 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD CEFALU’ CALCIO Presidente all’epoca dei fatti Sig.Valenziano Salvatore N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Promozione 2010 / 2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n°93/B-01
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD CEFALU’ CALCIO
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Valenziano Salvatore
N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo
Campionato di Promozione 2010 / 2011
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 23/11/2011prot.11646 -1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse e tuttavia la società ACD Città Di Casteldaccia ha inoltrato i certificati medici dei calciatori Ventimiglia Rosario e Tantillo Michele (certificati in atti rilasciati il 22/08/2010) che attestano l’idoneità all’attività agonistica dei due calciatori tesserati per detta società.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Ventimiglia Rosario e Tantillo Michele, tesserati per la società ACD Città di Casteldaccia e applica:
L’ammenda di € 50,00 a carico della società ASD Cefalù Calcio (€ 50,00 x n.1 calciatori);
L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Valenziano Salvatore;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Messina Francesco Paolo, tesserato per la società’ ASD Cefalù Calcio all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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