• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) sig. BUONO GIOVANNI;
2) società A.S.D. COL.BAS.;
per rispondere
“- il sig. BUONO GIOVANNI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1,del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, o comunque, non impedito nella stagione 2010-2011, al tecnico Sig. Azzarelli Daniele di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la società Asd Col.Bas., essendo, peraltro, già vincolato con la società Asd Hispellum Calcio Femminile, nonché per avere consentito o, comunque, non impedito al tecnico Sig. Bosi Daniele, sin dal Dicembre 2010, di assumere la guida tecnica della prima squadra della Asd Col.Bas., in assenza di un suo formale tesseramento con la società, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è intervenuto solamente in data 21/02/2011;
– la società Asd Col.Bas. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente ed ai due tecnici, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS”,.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 20/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) sig. BUONO GIOVANNI;
2) società A.S.D. COL.BAS.;
per rispondere
“- il sig. BUONO GIOVANNI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1,del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, o comunque, non impedito nella stagione 2010-2011, al tecnico Sig. Azzarelli Daniele di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la società Asd Col.Bas., essendo, peraltro, già vincolato con la società Asd Hispellum Calcio Femminile, nonché per avere consentito o, comunque, non impedito al tecnico Sig. Bosi Daniele, sin dal Dicembre 2010, di assumere la guida tecnica della prima squadra della Asd Col.Bas., in assenza di un suo formale tesseramento con la società, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è intervenuto solamente in data 21/02/2011;
- la società Asd Col.Bas. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente ed ai due tecnici, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS”,.
ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 31/08/2011, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Giovanni Buono e la società A.S.D. COL.BAS. per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.
All’udienza di trattazione del 12/01/2011, ore 18:00, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; quanto ai deferiti, nessuno è comparso.
Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, sentiti l’incolpato presente e il suo difensore ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue.
Nel corso dell’istruttoria il Sig. Giovanni Buono ha dichiarato che, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. COL.BAS., ha chiesto al Sig. Daniele Azzarelli, in possesso del tesserino di allenatore di base, una collaborazione consistente nel consigliare il proprio dirigente accompagnatore, che sedeva in panchina, nel dirigere la squadra durante le partite di campionato; il Sig. Buono ha peraltro dichiarato che la collaborazione è stata utile, in quanto ha consentito alla squadra di portare a termine il campionato.
Il Sig. Azzarelli ha confermato di avere effettuato attività di assistenza tecnica al Sig. Daniele Bosi, che andava in panchina, prestando consigli dalla tribuna e di avere “saltuariamente” assistito agli allenamenti della squadra.
Il Sig. Daniele Bosi ha dichiarato di aver svolto l’incarico di allenatore della A.S.D. COL.BAS. sin dal dicembre 2010 (anche se il perfezionamento del vincolo è avvenuto solo nel febbraio 2011) e di aver richiesto lui stesso al Presidente di assumere la collaborazione del Sig. Azzarelli; quest’ultimo, secondo quanto riferito dal Sig. Bosi, lo consigliava dalla tribuna e incontrava la squadra prima dell’inizio delle partite. Inoltre dall’esame dei documenti in atti si evince che anche gli organi di stampa indicavano il Sig. Daniele Azzarelli quale allenatore della A.S.D. COL.BAS. e che addirittura egli ha rilasciato interviste e commenti in tale qualità.
Risulta dunque evidente che sia il Sig. Azzarelli sia il Sig. Bosi hanno, per periodi di tempo di diversa durata, svolto l’attività di allenatori in assenza di formale tesseramento.
La Commissione ritiene pertanto fondati gli addebiti mossi agli incolpati.
Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, appare congruo applicare l’inibizione di quattro mesi al Sig. Giovanni Buono e l’ammenda di Euro 300,00 alla Società, per responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al Presidente e ai due tecnici, in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare: applica al Sig. GIOVANNI BUONO la sanzione dell’inibizione di mesi quattro; applica alla società A.S.D. COL.BAS. la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 (trecento/00).
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) sig. BUONO GIOVANNI;
2) società A.S.D. COL.BAS.;
per rispondere
“- il sig. BUONO GIOVANNI, della violazione di cui all’art. 1, comma 1,del CGS, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere consentito, o comunque, non impedito nella stagione 2010-2011, al tecnico Sig. Azzarelli Daniele di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la società Asd Col.Bas., essendo, peraltro, già vincolato con la società Asd Hispellum Calcio Femminile, nonché per avere consentito o, comunque, non impedito al tecnico Sig. Bosi Daniele, sin dal Dicembre 2010, di assumere la guida tecnica della prima squadra della Asd Col.Bas., in assenza di un suo formale tesseramento con la società, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è intervenuto solamente in data 21/02/2011;
– la società Asd Col.Bas. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente ed ai due tecnici, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS”,."