COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CINQUE DANIELE (TESS. SA.MA.GOR) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 119 DELL’11.1.2012 (Gara: SA.MA.GOR – PESCATORI OSTIA dell’8.1.2012 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 134/LND del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CINQUE DANIELE (TESS. SA.MA.GOR) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 119 DELL’11.1.2012 (Gara: SA.MA.GOR – PESCATORI OSTIA dell’8.1.2012 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni del reclamante a sostegno della invocata riduzione della sanzione non sono assumibili in quanto il suo comportamento, desunto dagli atti ufficiali (gravi e ripetute minacce all’arbitro a fine gara, nonché pugni alla porta del suo spogliatoio) è stato congruamente sanzionato dal Giudice di prime cure. Avuto riguardo, infatti, oltre che alle gravi minacce, il CINQUE ha costretto l’arbitro, chiuso nello spogliatoio, a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine: ritenuto che, alla luce di quanto sopra, non è applicabile la norma invocata (art. 19 comma 4 lett. a del C.G.S.) che prevede esclusivamente condotta gravemente antisportiva o ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara e non anche, come nel caso in specie, comportamenti di natura ben più grave, come sopra esposto, che vanno oltre alla sanzione ipotizzata dalla citata norma. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore CINQUE DANIELE e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it