COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MOSCHINI GIAMMARIA SEGUITO GARA CERRETO/LEONESSA MONTORO DEL 7.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 dell’11.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MOSCHINI GIAMMARIA SEGUITO GARA CERRETO/LEONESSA MONTORO DEL 7.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 98 dell’11.1.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MOSCHINI GIAMMARIA, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive, per essere stato espulso per doppia ammonizione ed il comportamento tenuto, dopo la notifica del provvedimento, nei confronti della panchina avversaria e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Leonessa Montoro, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore medesimo. In particolare, a dire della reclamante, il Moschini, nell’uscire dal campo, sputò a terra e non nei confronti di qualcuno. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Moschini per doppia ammonizione. Mentre questi lasciava il terreno di gioco, rivolse frasi offensive ai componenti della panchina della squadra avversaria ed al contempo, rivolto verso di loro, sputò a terra. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento. Le dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità, la condotta posta in essere dal calciatore Moschini, dalla quale deve escludersi quanto contestatogli in ordine al comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro, derivandone, pertanto, una riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Leonessa Montoro, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Moschini Giammaria a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it