COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OSIMANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE AMAOLO LUCA SEGUITO GARA ENERGY RESOURCES RIO/OSIMANA CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 99 del 13.1.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. OSIMANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE AMAOLO LUCA SEGUITO GARA ENERGY RESOURCES RIO/OSIMANA CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 99 del 13.1.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore AMAOLO LUCA, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Osimana, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe dato alcuna spinta all’arbitro, ma lo avrebbe toccato con il pallone in modo del tutto involontario, per il repentino movimento di entrambi, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Amaolo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il gesto del calciatore Amaolo fu di stizza e di protesta, ma senza altri contenuti.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta dell’Amaolo si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di ulteriori e diversi contenuti;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Osimana e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Amaolo Luca a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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