COMITATO REGIONALE PUGLIA ¡V STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¡V Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N¢X43 del 26 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. MOLFETTA SPORTIVA – A.C.D. SANTERAMO del 8 gennaio 2012. (Reclamo della A.C.D. SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BARBERIO Simeone di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 12 gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA ¡V STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¡V Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N¢X43 del 26 Gennaio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.C.D. MOLFETTA SPORTIVA - A.C.D. SANTERAMO del 8 gennaio 2012. (Reclamo della A.C.D. SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BARBERIO Simeone di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 12 gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia). ƒ{ƒnEsaminati gli atti ufficiali; ƒ{ƒnletto il reclamo a margine citato; ƒ{ƒnesperite indagini; ƒ{ƒnrilevato che il comportamento del calciatore BARBERIO Simeone, pur ritenendosi violento nei confronti del direttore di gara, va punito ai sensi dell¡¦art. 19 n. 4 lettera d del Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica sino al 30 giugno 2012 ƒ{ƒnP.Q.M. D E L I B E R A ridursi al 30 giugno 2012 la squalifica inflitta al calciatore BARBERIO Simeone; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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